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Lunedì, 20 Maggio 2019 09:00

Certificazione per Operatori del Sopralluogo Giudiziario / Forense

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Finalmente certificabile la professionalità degli Operatori del Sopralluogo Giudiziario / Forense.

Laboratoriop

 

La nostra Società, dopo anni di lavoro con esperti a livello internazionale del mondo del Sopralluogo Giudiziario, in collaborazione con Quaser Certificazioni S.r.l.,  ha messo a punto il Disciplinare Operatori del Sopralluogo Giudiziario / Forense che consente il rilascio della certificazione di competenza agli operatori.

 

 

 Progetto di formazione per Operatori del Sopralluogo Giudiziario / Forense

 

PREMESSA

Il sopralluogo di polizia giudiziaria, la ricostruzione della scena del fatto e i riferimenti normativi

Con il termine 'sopralluogo giudiziario' si intende “L'attività espletata durante il sopralluogo di polizia giudiziaria in conseguenza di un accadimento di rilevanza penale o che potrebbe far presumere la commissione di un reato trova i propri riferimenti normativi nel Titolo IV, articoli da 347 a 357, del Codice di procedura penale, dedicato all'attività a iniziativa della polizia giudiziaria e nei corrispettivi articoli da 112 a 118 delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso. In particolare il sopralluogo risponde in modo puntuale alle esigenze fatte proprie dal combinato disposto dell'articolo 347, primo comma, dell'articolo 348 e dell'articolo 354 del Codice di procedura penale.

L'articolo 357, che chiude il Titolo concernente l'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, prevede, infine, l'obbligo di documentazione degli adempimenti svolti nel corso di tale fase delle indagini preliminari, fra i quali rientra il sopralluogo. In generale l'articolo citato dispone l'annotazione degli atti e prescrive l'obbligo della redazione del verbale nei casi elencati nel secondo comma. La lettera e) del suddetto comma include proprio le operazioni e gli accertamenti esperiti ex articolo 354. Il sopralluogo può costituire anche una forma particolare di attività non a iniziativa ma delegata dalla Autorità giudiziaria secondo le disposizioni dell'articolo 370 del Codice di procedura penale. Ciò sia perché direttamente previsto al comma terzo dell'articolo 348, con un rimando nel quale si precisa che dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, e sia perché l'articolo 370 stesso prevede che il pubblico ministero possa delegare una serie di atti tipicamente definiti (interrogatori e confronti) ed una serie di attività non specificate. Tra queste ultime ben può rientrare un sopralluogo delegato e finalizzato a ricostruire con maggior precisione la scena del fatto o addirittura ad individuarla per la prima volta nel caso in cui la notizia di reato sia stata acquisita direttamente dall'Autorità giudiziaria (si pensi, a titolo di esempio, ai reati che rientrano nella cognizione del Giudice di pace in funzione penale e perseguibili a querela di parte, quando l'atto di denuncia sia direttamente depositato alla Procura della Repubblica competente e questa disponga l'indagine delegata).

OBIETTIVI

È il titolo stesso dell'articolo 348 a definire lo scopo principale del sopralluogo di polizia giudiziaria: assicurare le fonti di prova, a cui pervenire tramite l'esame obiettivo dello stato dei luoghi a mente dell'articolo 354, avendo preventiva e massima cura che lo stato di fatto non venga alterato (oltre quanto non possa già esserlo stato in funzione della tempestività dell'intervento, dell'azione di altri soggetti quali operatori sanitari e di fattori di varia natura). Ritengo utile riportare le definizioni che dell'attività prevista dai due articoli in esame fornisce l'autore del volume “Gli atti di polizia giudiziaria nel nuovo processo penale”, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1992 e seguenti (di Paolo Puoti).

L'autore citato definisce gli adempimenti  ex articolo 348 come il complesso di attività che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria compiono d'iniziativa durante il tempo che intercorre fra il verificarsi del fatto e fino a quando il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, allo scopo di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Più sintetica ma efficace le definizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 354: gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sono atti per mezzo dei quali l'ufficiale di polizia giudiziaria procede alla diretta osservazione dei luoghi, cose e persone, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. A questo punto occorre chiedersi che cosa intendiamo per prova. Nel campo del nostro interesse e, quindi, del diritto penale, la prova può essere definita come la dimostrazione della sussistenza di fatti determinati anche tramite la dimostrazione dell'esistenza di altri fatti dai quali si possa desumere l'esistenza dei fatti giuridicamente rilevanti che si intende provare. In particolare, poi, l'attività del sopralluogo di polizia giudiziaria conduce alla assicurazione della cosiddetta prova materiale, costituita da oggetti direttamente connessi ai fatti, prelevati dalle forze di polizia e custoditi sotto sequestro o, comunque, repertati, ovvero da rilievi di polizia (scientifica) su tali oggetti. Sono prove materiali anche le relazioni peritali, le consulenze tecniche ed in genere le relazioni di esperti qualificati. Il sopralluogo di polizia giudiziaria è, alla luce di quanto precedentemente esposto, un mezzo, uno strumento per la ricerca della prova.

È utile rammentare, comunque, che per il nostro sistema penale, di norma, la prova si forma in aula e, cioè, durante la fase dibattimentale – processuale (ad eccezione dell'incidente probatorio di cui all'articolo 392 e seguenti del C. p. p. e degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 C. p. p.). Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si pone il sopralluogo di polizia giudiziaria sia esso di iniziativa che delegato, si raccolgono elementi di prova, la cui valutazione giudiziale farà assumere ai medesimi il valore di prova, se non confutati da altri elementi. È bene, però, soffermarsi meglio sul punto. In uno schema di classificazione degli articoli 348 e 354 del C. p. p. è infatti possibile ricondurre le attività compiute genericamente ex articolo 348 fra gli atti di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova, mentre, nello specifico, fra le attività ex articolo 354 rientrano veri e propri atti di ricerca ed assicurazione della prova. Si pensi ai sequestri ed alle perquisizioni che, una volta eseguite ed ottenuto il risultato cercato, non avrebbe certamente alcun senso ripetere in sede di giudizio, avendo esplicato appieno la loro funzione nella fase preliminare. Per quanto attiene, invece, il complesso di attività definite come accertamenti e rilievi questo può essere ricondotto ad un doppio binario a seconda della qualità delle stesse: 1) atti irripetibili – 2) atti ripetibili. Nel primo caso si avrà un atto tipico con efficacia probatoria piena ed utilizzabilità sia prima del giudizio che durante la fase dibattimentale – processuale. V'è da segnalare che, generalmente, la ricostruzione complessiva della scena del fatto non è ripetibile per una serie di eventi (per es. gli omicidi colposi derivati da incidenti stradali, infortuni sul lavoro, investimenti ferroviari e via dicendo) data l'impossibilità di conservare lo stato dei luoghi oltre un limite abbastanza ristretto di tempo sia per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica che di esposizione agli agenti atmosferici (nei luoghi aperti) oppure per dispersione delle tracce. Nota: per un approfondimento dell'argomento trattato e per una completa trattazione e classificazione degli atti di polizia giudiziaria, si rimanda al volume Manuale pratico della polizia giudiziaria, di Raffaello Cantagalli già Procuratore generale della repubblica in Venezia, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1993 e segu

 L’ESECUZIONE DEL SOPRALLUOGO DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Non si intende fornire una metodologia generale che possa raccogliere in un unico concetto l'esecuzione del sopralluogo di polizia giudiziaria. Troppo diverse ed influenzate da fattori contingenti risultano, infatti, le singole situazioni reali nelle quali si trovano ad operare gli addetti di polizia. Diversi, anche, gli approcci che vengono compiuti in ragione della attività specialistica, combinata con la specificità dell'evento, in funzione del sopralluogo. Si delineano le attività sul campo, raggruppando le ipotesi di evento in schemi generali mutuando anche da discipline diverse, seppur affini, una serie di metodi più che di metodologie vere e proprie. Le tecniche di lavoro tendono a specializzarsi a seconda della fattispecie presa in esame: incidenti stradali con lesioni od esiti mortali; infortuni sul lavoro gravi, invalidanti e mortali; rinvenimenti di cadaveri dovuti a morte sospetta o violenta; incendi; scoppi; esplosioni; crolli; disastri di varia natura. Nel sopralluogo di polizia giudiziaria rientrano, però, anche fatti reato non necessariamente cruenti o che abbiano quale esito la morte di persone ma che richiedono una attenta indagine specialistica quali: abusi edilizi; reati paesistici ed ambientali; inquinamenti; reati in danno di beni culturali ed opere d'arte; reati contro la salute e l'igiene; frodi alimentari e commerciali. Trattandosi nella maggior parte dei casi, di un atto irripetibile, gli operatori devono porre la massima cura e precisione nell'attività di sopralluogo per non lasciare nulla al caso.

Occorre a questo punto chiarire che, mentre all'attività generica di sopralluogo giudiziario sopra descritta concorrono tutti gli appartenenti della polizia giudiziaria, vi è un'attività di documentazione e ricerca delle prove di livello più avanzato (es.ricerca di impronte digitali), a cui deve procedere personale altamente specializzato (tipicamente operatori in possesso di nozioni di polizia scientifica) che tecnicamente vengono definiti SOPRALLUOGHISTI.

 IL SOPRALLUOGHISTA CERTIFICATO

La nostra Società, dopo anni di lavoro con esperti a livello internazionale del mondo del Sopralluogo Giudiziario, in collaborazione con Quaser Certificazioni S.r.l.,  ha messo a punto il Disciplinare Operatori del Sopralluogo Giudiziario / Forense che consente il rilascio della certificazione di competenza agli operatori.

Il SOPRALLUOGHISTA è un professionista altamente specializzato nella documentazione dello stato dei luoghi e nella ricerca, repertazione, conservazione e trasmissione delle fonti di prova.

In particolare il SOPRALLUOGHISTA è in grado di svolgere con un alto grado di efficienza le seguenti attività:

  1. messa in sicurezza dello stato dei luoghi, allontanando gli estranei e mantenendo in loco il personale di polizia in numero strettamente indispensabile per i rilievi. Al fine della conservazione dei luoghi e delle cose, risulta utile l'indicazione fornita dal Servizio di polizia scientifica della polizia di Stato che prevede di percorrere l'area interessata lungo uno stesso tragitto, calpestando uno stretto sentiero di lavoro ed evitando di spostare oggetti e di inquinare la scena, specie ove vi siano tracce di sangue, calpestandole inavvertitamente e duplicandole con le impronte plantari;
  2. descrizione accurata e dettagliata della scena da riportare nel corpo del verbale. Per convenzione, la scena viene osservata dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. Se la zona è piuttosto ampia o complessa, vengono utilizzate metodica sofisticate di divisione dell'area in quadrati o griglie;
  3. esecuzione di rilievi video/fotografici con sviluppo dal generale al particolare, partendo con le panoramiche e proseguendo con inquadrature di parti della scena e dei dettagli sino ad ogni reperto. È buona cosa indicare la posizione nella quale vengono effettuati gli scatti, avendo cura di utilizzare i capisaldi definiti per il successivo sviluppo grafico ovvero di posizionare nella planimetria i punti di scatto;
  4. riproduzione grafica in scala e, comunque, rilevamento di quote ed esecuzione di misurazioni atte a consentire il posizionamento e l'individuazione, anche durante eventuali e successivi sopralluoghi, di corpi, cadaveri, elementi presenti sul luogo del fatto, veicoli e strutture edilizie, di servizio e sovrastrutture. La riproduzione grafica dovrà essere effettuata in scala generale adeguata alla descrizione della scena (in genere 1:100 o 1:200) tale da permettere sia una facile conversione delle misure che una leggibilità dei particolari. 
  5. ricerca delle fonti di prova visibili, invisibili e latenti; tipicamente oggetti vari, impronte digitali, impronte di calzature, residui ematici, reperti organici e residui di DNA, peli e fibre;
  6. repertazione e conservazione poiché le diverse tipologie di fonti di prova rinvenute necessitano di differenti e accurati metodi di repertazione e conservazione (in particolare i residui organici) così da garantirne la genuinità al fine delle successive analisi di laboratorio o operazioni peritali
  7. trasmissione, cioè la capacità di garantire una appropriata e continua catena di custodia delle fonti di prova

Da quanto detto emerge chiaro che il SOPRALLUOGHISTA è un professionista con una estesa conoscenza delle problematiche inerenti le fonti di prova e tutto ciò che può rendere vano il proficuo utilizzo in sede dibattimentale; il suo intervento è previsto cronologicamente in un momento successivo a quello del personale di polizia giudiziaria che per primo si trova ad intervenire sulla scena di un reato o di un evento critico e che, comunque, svolge un ruolo essenziale, così come previsto dal Codice di Procedura Penale, per garantire al SOPRALLUOGHISTA di lavorare su una scena correttamente preservata.

Perché il termine Giudiziario / Forense ? La risposta è semplice, perché il sopralluogo che per quanto concerne i reati è di competenza della Polizia Giudiziaria, in base alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 “Disposizioni in materia di indagini difensive”, stabilisce che anche la difesa può avvalersi di indagini private da utilizzare poi come nuove fonti di prova o per controbattere quelle presentate dall’accusa. Qualora il Sopralluogo sia svolto in questa seconda ipotesi da un professionista non appartenente alla Polizia Giudiziaria il Sopralluogo è Forense.

L'analisi di sopralluoghi effettuati dalla P.G. da parte di consulenti privati rientra nella formazione del sopralluoghista forense. Figura questa sempre più richiesta, dato che spesso l'attività dell'esperto della difesa non può esplicitarsi in un nuovo sopralluogo ma solo sulla documentazione della P.G., data la sopravvenuta impossibilità di accedere alla scena originaria (ad esempio come in caso di incidente stradale). Come nel noto caso dell'omicidio di Perugia (caso Meredith Kercher) dove esperti della difesa hanno demolito il sopralluogo della P.G. analizzando foto, video e relazione della polizia scientifica e evidenziando le mancanze e le violazioni dei protocolli operativi.

Attualmente, in Italia, il Sopralluogo Giudiziario è sempre stato eseguito da personale della Polizia Giudiziaria appartenente alle Forze di Polizia, Carabinieri e Polizia locale, tutti con grandissima professionalità ed esperienze specifiche che però non sono mai state certificate all’esterno dei Corpi di appartenenza.

Questa Certificazione di competenza che viene rilasciata dal QUASER, dopo avere sostenuto e superato gli esami previsti da Disciplinare per i tre livelli di formazione, TECNICO, TECNICO SENIOR e ESPERTO, è il riconoscimento di questa specifica professionalità a livello internazionale, perché QUASER è accreditato ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento.

 PROGRAMMI:

 Esistono tre livelli di Certificazione, suddivisi in:

  • TECNICO DEL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO / FORENSE;
  • TECNICO SENIOR DEL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO / FORENSE;
  •  ESPERTO DEL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO / FORENSE;

 

Il primo e secondo livello prevedono un Corso di formazione frontale in aula e prove pratiche della durata di 24 (ventiquattro) ore ciascuno, suddivise in tre giornate di otto ore.

Il terzo livello prevede quattro giornate di otto ore per complessive 32 (trentadue) ore.

L’intero percorso è di 10 (dieci) giornate per complessive 80 (ottanta) ore.

I requisiti per l’accesso ai livelli professionali sopra citati sono riportati nella Tabella che è l’appendice “B” del Disciplinare QUASER

Requisiti per laccesso alla professione

 

 

PROCESSI DI CERTIFICAZIONE

Dopo avere superato con esito favorevole il Corso di formazione, l’operatore potrà richiedere di accedere agli Esami per la Certificazione scaricando e compilando l’apposito modulo dal sito del QUASER a questo indirizzo

http://www.quasercert.com/portale/index.php/component/content/article/87-statici/255-sopralluoghista-giudiziario-forense

Letto 6202 volte Ultima modifica il Giovedì, 16 Gennaio 2020 11:32
Gianfranco Peletti

Ufficiale a.r. della Polizia Locale di Milano, con trentasette anni di esperienza nella Civica Amministrazione Milanese

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